Lo Statuto
Art. 1
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA
E' costituita l'associazione "Forum Restauro @ Conservazione", di seguito chiamata “associazione”, con sede legale ed amministrativa a Palermo in via Sammartino n. 2. Ai fini amministrativi e degli adempimenti fiscali l’associazione verrà denominata “Forum Restauro e Conservazione”. L’associazione sceglie come sede operativa e luogo privilegiato per la circolazione delle informazioni il sito web da registrare con il nome: "forum-restauro.org" avvalendosi in fase di avviamento della sezione “Forum Restauro & Conservazione” presente nel sito www.tine.it che viene donata a questo scopo all’associazione dal suo proprietario Sergio Tinè. Le attività dell’associazione potranno essere organizzate in luoghi fisici o attraverso modalità di relazione di tipo informatico (es. videoconferenze, forum informatici, e-learning ecc). L’associazione ha durata illimitata, salvo le cause di estinzione previste dall’art. 27 del Codice Civile.
ART. 2 SCOPO
L’associazione non persegue scopo di lucro diretto o indiretto. E’ di fatto vietata la distribuzione diretta o indiretta di avanzi di gestione e dei proventi delle attività in favore dei soci: tutti gli utili e le risorse residue, comunque pervenute o prodotte, devono essere impiegate nel perseguimento dello scopo non lucrativo istituzionale. L’associazione si rivolge al mondo della prevenzione, del restauro, della conservazione e della manutenzione dei beni culturali e si propone i seguenti obiettivi:
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essere un luogo di confronto sulle tematiche legate allo studio, alla conservazione ed al restauro dei beni culturali; contribuire a diffondere la cultura della cura, conservazione, gestione e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio;
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contribuire a diffondere un corretto approccio metodologico al restauro dei monumenti e dei beni culturali; diffondere la conoscenza critica sia delle tecniche tradizionali sia di quelle più attuali ed innovative;
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diffondere la cultura delle tecniche della conservazione e della manutenzione;
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promuovere lo sviluppo di artigianato di eccellenza per raccordare il mondo dell’artigianato generico a quello più specialistico del restauro conservativo;
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promuovere la conoscenza, l’applicazione e la diffusione delle tecnologie e delle potenzialità informatiche applicate ed applicabili al settore dei beni culturali;
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promuovere la conoscenza, l’applicazione e l’utilizzo dei metodi conoscitivi e di indagine diagnostica applicati ai beni culturali;
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promuovere la diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro e del rispetto dell’ambiente tra gli operatori del settore dei beni culturali. L’associazione si propone di perseguire tali obiettivi con le seguenti modalità:
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gestendo un forum all’interno del sito web sopra citato, forum che vuole essere luogo di incontro, di dibattito e di scambio di informazioni tra gli utenti sui temi di interesse dell’associazione;
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organizzando (in proprio o per conto di terzi) convegni, congressi, incontri e confronti con le personalità e gli esperti del mondo del restauro e dei beni culturali;
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organizzando (in proprio o per conto di terzi) corsi e stages di formazione ed incontri tecnici anche tramite sistemi on line;
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pubblicando testi, e-book, atti di convegni ecc.;
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fornendo informazioni utili all’orientamento degli studenti e all’integrazione dei loro programmi formativi;
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fornendo on line servizi d’aggiornamento e d’informazione su: eventi culturali, recensioni di libri, scuole specializzate, corsi di aggiornamento, normative, fonti bibliografiche, istituzioni nazionali ed internazionali che operano nel campo del restauro e dei beni culturali;
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fornendo on line databases relativi alle attività di: restauratori, fornitori di servizi, materiali ed attrezzature specifici del settore del restauro;
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fornendo tutti quei servizi che nel corso della sua attività l’associazione riterrà utile integrare a quelli sopra espressi.
Per raggiungere gli obiettivi che si propone, l'associazione potrà attivare rapporti di collaborazione con Enti pubblici e privati, liberi professionisti ed imprese ed altre associazioni.
ART. 3 PATRIMONIO ED ENTRATE
L'associazione farà fronte ai propri oneri attraverso le seguenti modalità di finanziamento:
- quote e contributi dei soci
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento
- contributi dello Stato, di Enti o di associazioni pubbliche
- contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali
- donazioni o elargizioni a titolo di liberalità da parte di privati
- proventi derivanti dalle attività previste all’art. 2.
L’utile o l’avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle attività istituzionali o di attività ad esse direttamente connesse. Tali utili, avanzi di gestione, fondi o riserve non potranno, in ogni caso, essere distribuiti tra i soci, neanche in modo indiretto.
Possono essere soci dell’associazione le persone fisiche e giuridiche che si riconoscono nelle sue finalità, che versino la quota sociale annuale e che accettino il presente statuto ed i suoi regolamenti interni. L’associazione è composta da:
- soci fondatori;
- soci ordinari;
- soci onorari.
- soci sostenitori
I Soci fondatori e ordinari costituiscono l’assemblea.
La qualifica di socio, i relativi diritti, e la relativa quota associativa non sono trasferibili a terzi.
Il numero di soci è illimitato.
Tutti i soci sono chiamati a collaborare al buon andamento dell’associazione, a svolgere attivamente le attività di volontariato promosse dall’associazione e ad osservare un comportamento che non danneggi gli interessi e l’immagine dell’associazione od i suoi membri.
I soci sono tenuti a non divulgare a terzi informazioni riservate inerenti l’associazione od i suoi membri. I soci sono altresì tenuti a non utilizzare in modo improprio, illecito o non autorizzato il materiale divulgato dall’associazione o da altri soci o utenti del forum.
Sono soci fondatori coloro che hanno dato vita all’Associazione e hanno sottoscritto il capitale sociale iniziale.
I soci fondatori sono soggetti al pagamento di una specifica quota annuale, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. Sono membri di diritto del comitato tecnico scientifico con carica vitalizia salvo esclusione o recesso dall’associazione o dimissioni dal comitato tecnico scientifico stesso. I soci fondatori, quali creatori della mission, possono presentare richiesta di mozioni di sfiducia o proposte di ordini di servizio al presidente del Consiglio Direttivo qualora ritengano che un socio, investito o no di cariche sociali, stia ledendo l’immagine dell’associazione, non stia rispettando le sue linee programmatiche o stia abusando o mal eseguendo i compiti a lui assegnati attraverso una carica, sociale o non. Il presidente del Consiglio Direttivo ha l’obbligo di esaminare la fondatezza dell’accusa e di provvedere, qualora sia verificato il dolo.
Sono soci ordinari le persone fisiche, le persone giuridiche, i comitati, le associazioni che si impegnano a corrispondere una quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.
I soci ordinari sono ammessi all’associazione mediante domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo, sottoscritta e inviata via posta o in via telematica, compilando l’apposito modulo reperibile sul sito dell’associazione ed allegando il proprio curriculum vitae. L’ammissione viene approvata dal Consiglio Direttivoa suo insindacabile giudizio.
L’ammissione alla qualifica di socio ordinario è definitiva dalla riscossione del pagamento della quota associativa annuale. I soci ordinari hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali, nelle modalità previste dal presente statuto. I nuovi soci possono esercitare diritto di voto dopo tre mesi dall’iscrizione nel libro soci.
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Sono soci onorari le personalità cui è riconosciuta dal Consiglio Direttivo l’adesione a titolo gratuito per tre anni per speciali meriti nei confronti dell’associazione o nei campi oggetto dell’associazione.
Non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.
Sono soci sostenitori le persone fisiche, le persone giuridiche, i comitati, le associazioni che si impegnano a corrispondere una quota associativa annuale superiore a quella dei soci ordinari, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.
I soci sostenitori sono ammessi all’associazione mediante domanda di iscrizione al Consiglio Direttivosotto scritta e spedita via posta. L’ammissione viene decisa dal Consiglio Direttivo.
I soci sostenitori hanno diritto di voto, ma non sono eleggibili alle cariche sociali, affinché non si crei conflitti d’interesse in seno al Consiglio Direttivo. I soci sostenitori, in quanto benefattori dell’associazione, vengono insigniti del titolo di benemeriti e ricevono servizi e benefici addizionali rispetto agli altri soci. Tali benefici, vengono decisi ogni anno dal Consiglio Direttivo base alle disponibilità dell’associazione.
ART. 9 QUOTE ASSOCIATIVE
Annualmente il Consiglio Direttivo stabilisce l’ammontare delle quote associative. La mancata corresponsione della quota causa la sospensione dell’erogazione dei servizi e di eventuali vantaggi concessi ai soci per i primi tre mesi dopo la scadenza. In caso di mancato versamento della quota entro la data prevista, l’associazione potrà procedere all’immediata esclusione da socio con conseguente cancellazione dal libro soci.
Nel caso di mancato versamento della quota associativa, l’associazione non sarà tenuta a comunicazione alcuna inerente l’esclusione da socio.
ART. 10 RECESSO
Il recesso dall’associazione può avvenire per :
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dimissioni date dal socio o associato in forma scritta al consiglio direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia comunicata almeno tre mesi prima;
- mancato rinnovo della quota annuale trascorsi tre mesi dalla scadenza;
- esclusione;
- morte od estinzione giuridica del socio.
L’esclusione è stabilita dal consiglio direttivo e ratificata dall’assemblea per:
- comportamento contrario ai fini dell'associazione;
- violazione del presente statuto e dei suoi regolamenti di attuazione;
- violazione della netiquette degli utenti internet;
- altri gravi motivi che portino turbamento alla regolare attività dell’associazione.
I soci e gli associati receduti o decaduti non hanno diritto alla restituzione delle quote associative ed eventuali contributi già versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
ART. 11 ORGANI
Sono organi dell’associazione:
- l’assemblea;
- il comitato tecnico scientifico;
- il consiglio direttivo;
- il presidente del consiglio direttivo;
- il segretario.
- il tesoriere (se presente);
- I responsabili delle sedi distaccate (se presenti).
ART. 12 ASSEMBLEA
Fanno parte dell’assemblea i soci fondatori ed i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative.
Le persone giuridiche pubbliche e private e gli altri organismi facenti parte dell’associazione partecipano all’assemblea in persona del loro legale rappresentante o del suo delegato.
Agli effetti della validità delle sedute e delle relative deliberazioni un componente dell’assemblea può rappresentare, per delega scritta, al massimo due altri componenti.
ART. 13 COMPETENZE E FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea ordinaria dei soci ha le seguenti competenze: eleggere il Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente;
- approvare il bilancio preventivo per l’esercizio successivo;
- approvare l’eventuale regolamento interno dell’associazione predisposto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare su ogni altro argomento proposto all’ordine del giorno.
L’assemblea straordinaria dei soci ha le seguenti competenze:
- deliberare sulle modifiche dello statuto e dell’atto costitutivo;
- deliberare lo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori;
- deliberare su ordini del giorno proposti dal presidente o dalla maggioranza dei soci.
L'assemblea viene convocata dal presidente almeno una volta l’anno mediante invio a tutti i soci di una comunicazione, anche mediante posta elettronica e/o affissione dell’avviso sul sito internet, che contenga il luogo, il giorno, l’ora della riunione e gli argomenti da trattare. La convocazione verrà inviata almeno 10 giorni prima della data stabilita. L’assemblea è valida anche se realizzata nella forma della videoconferenza.
L'assemblea è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà dei componenti aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
Le decisioni dell'assemblea sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
Il presidente convoca inoltre l’assemblea, in un termine non superiore a 20 giorni, quando ne faccia istanza almeno un decimo dei suoi componenti o la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.
Per deliberazioni riguardanti modifiche all’atto costitutivo ed allo statuto è necessario che siano presenti almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle, eventuali, che riguardano la sua responsabilità il Consiglio Direttivo non ha voto.
Le delibere, i bilanci o i rendiconti approvati dall'Assemblea possono essere consultati sul web, sul sito dell’associazione.
ART. 14 COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Il comitato tecnico scientifico è l’organo scientifico dell’associazione. E’ un organo consultivo.
E’ compostola da un numero minimo di sette e da un numero massimo di quindici membri. Fanno parte del Comitato Tecnico Scientifico, di diritto, i soci fondatori.
Vi si accede per cooptazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico stesso per mezzo del suo presidente. Possono far parte del Comitato soci ordinari ed onorari e professionisti esterni, anche non soci, che posseggano un curriculum comprovante la loro esperienza nei campi di interesse dell’associazione. Professionisti esterni possono essere cooptati anche per periodi temporanei o per singoli progetti.
Il Consiglio Direttivo può proporre l’ingresso di altri membri, che dovrà tuttavia essere approvato dal Comitato Tecnico Scientifico.
In quanto organo consultivo la permanenza all’interno del Comitato dei soci fondatori ha durata illimitata; per gli altri membri la permanenza ha durata triennale rinnovabile, salvo i casi di permanenza temporanea o legata a singoli progetti. I soci fondatori possono comunque recedere dalla carica di membro del Comitato per motivi personali pur senza recedere dall’associazione. Il recesso dal Comitato avviene ai sensi dell’art. 9.
La carica di membro del Comitato Tecnico Scientifico non è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
Il Comitato si riunisce almeno una volta l’anno per predisporre il piano tecnico scientifico dell’associazione, annuale o pluriennale, o per rivedere quello pluriennale ed ogni volta che il Consiglio Direttivo ne chiede la convocazione. La riunione può avvenire anche nella forma della videoconferenza. Come mezzo di discussione il Comitato potrà anche utilizzare una sezione riservata del sito web dell’associazione.
Il Comitato può lavorare diviso in commissioni, organizzate per materia o per progetto, coordinate dal presidente.
I membri del Comitato non sono tenuti al pagamento di alcuna quota; la carica è gratuita.
Sono compiti del Comitato Tecnico Scientifico
-
proporre al Consiglio Direttivo le linee programmatiche e di indirizzo e le attività dell’associazione attraverso un piano tecnico scientifico;
-
formulare pareri, risposte, relazioni su quesiti del Consiglio o dell’Assemblea, anche a beneficio di istituzioni ed enti di rilievo;
-
promuovere in ogni forma gli indirizzi di politica culturale dell’associazione.
ART. 15 PRESIDENTE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Il Comitato Tecnico Scientifico nomina al suo interno un presidente, che ne coordina le attività, coordina e presiede le riunioni e funge da referente per i componenti.
Il presidente del comitato tecnico scientifico ha diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e ha in esse diritto di esprimere sfiducia per tutte le delibere che ritenga essere contrarie gli indirizzi dati dal Comitato Tecnico Scientifico. In tal caso il presidente del Consiglio Direttivo è tenuto a verificare la situazione, anche istituendo una “conferenza di servizi” cui potranno accedere tutti i membri del Consiglio Direttivoe del Comitato Tecnico Scientifico.
Qualora lo ritenga necessario il presidente del Comitato Tecnico Scientifico può nominare un segretario definendo la durata del mandato e funzioni.
Per accedere alla carica di presidente del Comitato Tecnico Scientifico è necessario essere socio fondatore.
ART. 16 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è costituito da cinque membri eletti dall’assemblea al suo interno.
Il Consiglio è l’organo amministrativo dell’associazione e provvede ad attuare le linee programmatiche e di indirizzo dell’associazione e le attività da realizzare individuate nel piano tecnico scientifico, alla gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione ed al compimento di tutti gli altri atti che non siano di competenza dell’assemblea o del presidente.
Le linee programmatiche e di indirizzo dell’associazione e le attività da realizzare vengono proposte al Consiglio Direttivo dal Comitato Tecnico Scientifico attraverso un programma annuale o pluriennale chiamato Piano tecnico scientifico che il Consiglio ha l’obbligo di valutare. Il Consiglio prende in esame il piano predisposto dal Comitato decidendo motivatamente se darvi corso o meno.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o qualora ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che andrà sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.
Per le decisioni relative alla gestione ordinaria si potrà utilizzare, in alternativa alla riunione, una sezione riservata del sito web. All’occorrenza la stampa della relativa pagina web avrà valore di verbale a condizione che venga controfirmata da tutti i partecipanti ed inserita nel libro dei verbali.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il presidente ed il segretario e, ove queste cariche si ritengano necessarie, il tesoriere ed i responsabili delle sedi distaccate.
Competono in particolare al Consiglio Direttivo:
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l'amministrazione ed il rispetto degli obblighi formali dell’associazione, anche avvalendosi dell’attività di altre figure, interne od esterne, designate dal consiglio stesso;
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la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, del resoconto delle attività annuali e di ogni altro documento di competenza dell'assemblea;
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la verifica di fattibilità e di attuabilità secondo tempi, modi e costi del piano tecnico scientifico proposto dal Comitato Tecnico Scientifico;
- la proposta dell’ammontare delle quote annuali;
- l’esclusione e l’ammissione dei soci sulla base delle motivazioni di cui all’art. 9;
- l’elezione del presidente e del segretario al suo interno;
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l’elezione del tesoriere, del vice presidente e dei responsabili delle sedi distaccate, qualora ritenga necessaria la presenza di tali figure;
- il conferimento della carica di socio onorario;
- il conferimento di incarichi di collaborazione esterna;
- l’individuazione di altre figure eventualmente necessarie per la gestione.
Il consiglio dura in carica tre anni; si scioglie nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, venga a decadere dalla carica la maggioranza dei suoi membri.
Fatto salvo per il primo Consiglio Direttivo eletto, per accedere alla carica di amministratore è necessario aver partecipato attivamente alle attività di volontariato dell’associazione per almeno tre anni ed essere socio dell’associazione da almeno cinque anni. I soci onorari ed i soci sostenitori non possono essere eletti amministratori.
ART. 17 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Egli coordina l’andamento generale dell’Associazione, promuove le deliberazioni del Consiglio e ne cura l’esecuzione, organizza tutte le attività proprie dell’Associazione conformi allo scopo perseguito. Il presidente è responsabile di ogni bene mobile, immobile o di carattere intellettuale dell’associazione. Gestisce il conto corrente e detiene il potere di spesa dell’associazione. In caso si verifichino eventi gravi il presidente può sfiduciare o sospendere temporaneamente qualunque persona coinvolta nella vita associativa, in attesa che il Consiglio Direttivo deliberi in merito allo specifico evento.
In caso di sua assenza o impedimento, i poteri sono esercitati dal segretario o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di nomina ovvero di età. Nei casi di urgenza il presidente può esercitare tutti i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione successivamente convocata. Il presidente può nominare procuratori e delegare la firma associativa.
Ha le seguenti competenze:
- convocare l’assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo;
- presiedere il Consiglio Direttivo;
- stipulare contratti e convenzioni con terzi su mandato del Consiglio Direttivo.
- convocare la conferenza di servizi sui temi riguardanti la mission sociale;
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sfiduciare o sospendere temporaneamente soci o altre figure in caso di eventi gravi, sino a delibera del Consiglio Direttivo.
Il presidente resta in carica tre anni.
Fatto salvo per il primo Consiglio Direttivo eletto, per accedere alla carica di presidente è necessario aver prestato servizio come amministratore all’interno dell’associazione almeno per un intero mandato, senza aver ricevuto mozioni di sfiducia o ordini di servizio dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Tecnico Scientifico, ed essere socio dell’associazione da almeno cinque anni.
ART. 18 VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il vice presidente del Consiglio Direttivo è una figura facoltativa che può essere individuata dal Consiglio al suo interno. Il suo mandato è legato a quello del Consiglio Direttivo; egli decade quindi allo scadere del mandato del Consiglio o in caso di suo scioglimento. Sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento o in quelle mansioni nelle quali venga appositamente delegato dal presidente.
ART. 19 SEGRETARIO
Il segretario è individuato dal Consiglio Direttivo al suo interno. E’ responsabile della segreteria e coordina l’attività’ delle persone coinvolte nella gestione amministrativa dell’associazione. E’ responsabile della tenuta dell’aggiornamento del Registro dei Soci e degli altri registri associativi che non riguardino materia fiscale.
Il suo mandato è legato a quello del Consiglio Direttivo; egli decade quindi allo scadere del mandato del Consiglio o in caso di suo scioglimento. Il segretario risponde direttamente al presidente del Consiglio Direttivo e, in caso non sia prevista la figura del vice presidente, sostituisce il presidente nelle attività istituzionali in caso di sua assenza. Coadiuva il presidente promuovendo le deliberazioni del Consiglio e organizzando tutte le attività dell’Associazione conformi allo scopo perseguito. Il segretario non ha la legale rappresentanza dell’associazione e non può disporre della firma associativa e del potere di spesa, tranne che in caso di specifico mandato del presidente.
In caso di sua assenza o impedimento, i poteri sono esercitati da un socio individuato dal presidente.
Per questa figura il Consiglio Direttivo può prevedere un compenso. La carica di Segretario è incompatibile con quella di Presidente e compatibile con quella di responsabile di una sede distaccata.
Fatto salvo per il primo Consiglio Direttivo eletto, per accedere alla carica di segretario è necessario aver prestato servizio come amministratore all’interno dell’associazione almeno per un intero mandato, senza aver ricevuto mozioni di sfiducia o ordini di servizio dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Tecnico Scientifico, ed essere socio dell’associazione da almeno cinque anni.
ART. 19 bis TESORIERE
Il tesoriere è una figura facoltativa individuata dal Consiglio Direttivo al suo interno. E’ responsabile della tesoreria, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio, è responsabile della tenuta dei libri fiscali dell’associazione, e redige la bozza di bilancio preventivo e consuntivo dell’associazione su proposta del Consiglio Direttivo.
E’ responsabile della gestione delle risorse economiche dell’associazione e di qualunque altro bene monetario, mobile, immobile e di carattere intellettuale quantificabile monetariamente di proprietà dell’associazione, che gli venga affidato in gestione dal presidente con specifico mandato. Il tesoriere fa parte della segreteria amministrativa e la sua attività viene supervisionata dai membri del Consiglio Direttivo.
Per lo svolgimento quotidiano della sua attività, viene coordinato dal presidente e dal segretario. Il suo mandato è legato a quello del Consiglio Direttivo; egli decade quindi allo scadere del mandato del Consiglio o in caso di suo scioglimento.
Il tesoriere può essere riconfermato dal Consiglio Direttivo entrante.
Per questa figura il Consiglio Direttivo può prevedere un compenso. Nel caso il tesoriere non venga eletto, la sua figura viene mutuata dal Consiglio Direttivo stesso o da altro socio previo mandato. La carica di Tesoriere è incompatibile con qualunque altra carica sociale.
Qualora sia un membro del Consiglio Direttivo, il tesoriere perde il suo diritto di voto all’interno del consiglio stesso per qualsiasi votazione inerente all’attività da lui svolta.
ART. 19 ter RESPONSABILI DELLE SEDI DISTACCATE
Qualora si renda necessaria l’apertura di sedi distaccate, il Consiglio Direttivo ha facoltà di individuare, sia al suo interno sia all’esterno nella persona di un professionista di comprovata esperienza, i direttori delle sedi distaccate. Essi coordinano l’andamento generale della sede distaccata a loro affidata, promuovendo le deliberazioni del Consiglio, curandone l’esecuzione, organizzando tutte le attività proprie dell’Associazione conformi allo scopo perseguito. I responsabili delle sedi distaccate sono supervisionati nella loro attività quotidiana dal presidente e coordinati dal segretario.
Sono altresì supervisionati dal Presidente del comitato tecnico scientifico per ciò che afferisce al perseguimento della mission e delle linee programmatiche dell’associazione.
Essi decadono allo scadere del mandato del Consiglio, in caso di suo scioglimento o qualora vengano sfiduciati dal presidente con effetto immediato per comprovati motivi legati alla cattiva gestione della sede distaccata. Il mancato perseguimento delle linee programmatiche dell’associazione è altresì causa e motivo di sfiducia con effetto immediato da parte del Presidente dell’associazione. In caso la carica sia conferita ad un professionista esterno, il Consiglio Direttivo, nella persona del suo presidente, ha facoltà di rimuovere, sostituire, interdire il responsabile della sede distaccata in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo.
ART. 20 ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
L’associazione delibera entro il 30 novembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi del pareggio economico e finanziario. Il conto consuntivo è deliberato entro il 31 marzo dell’anno successivo.
ART. 21 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
La durata dell’associazione è illimitata. Qualora ne venga richiesto lo scioglimento dal almeno 1|3 dei soci viene convocata un’apposita assemblea per deliberare in proposito. Lo scioglimento,deve essere approvato da almeno 3|4 dei soci esistenti. L’assemblea con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, nomina i liquidatori, determinandone i poteri anche per ciò che riguarda la destinazione dei fondi residuali. In caso di scioglimento, pagati tutti i debiti, il patrimonio residuo dell’associazione verrà destinato ad un’altra associazione avente finalità analoga, in conformità a quanto deliberato dall’Assemblea.
ART. 21 COMPENSI E RIMBORSI
Le cariche sociali sono gratuite. I criteri e le procedure in merito ad eventuali rimborsi delle spese occorse per lo svolgimento delle attività sociali ed eventuali compensi per attività e prestazioni sono trattate nell’apposito regolamento interno.
ART. 23 NORME RESIDUALI
Per tutto quanto non e' previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano

