1) Legge finanziaria per il 2008 - Anticipazione dei principali contenuti
E' stata pubblicata sulla G.U. 24.12.2007, n. 298, ed è entrata in vigore dall'1.1.2008, la L. 244/2007 (Legge finanziaria per il 2008). Il provvedimento tratta numerosissimi argomenti di interesse per il settore tecnico. Sono appresso anticipati alcuni tra i principali contenuti; per una disamina completa ed esauriente di tutti i temi si rimanda alla sezione riservata agli abbonati.
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Agevolazioni ristrutturazioni edilizie 36% Prorogata ulteriormente per gli anni 2008, 2009 e 2010la detrazione fiscale delle spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 2, comma 5, della L. 289/2002. Rripristinata inoltre per il medesimo triennio 2008-2010, l'agevolazione, scaduta lo scorso 31.12.2006 e non prorogata per il 2007, relativa agli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti nel periodo compreso tra l'1.1.2008 ed il 31.12.2010 da imprese di costruzione o da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30.6.2011.
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IVA al 10% interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria - Prorogata per le prestazioni fatturate a far data dall'1.1.2008 e fino al 31.12.2010, l'aliquota Iva agevolata del 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa.
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Agevolazioni fiscali aggregazioni tra professionisti - Sono introdotte agevolazioni fiscali volte a sostenere le forme di aggregazione e di associazione tra professionisti, funzionali al miglioramento della qualità dei servizi forniti alla collettività e dell'organizzazione del lavoro. È in pratica previsto il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 15% dei costi sostenuti per l'acquisizione, anche in leasing, dei beni necessari per l'attività (beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d'ufficio, impianti ed attrezzature varie, nonché programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi), nonché dei costi sostenuti per l'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati.

2) Codice appalti - Bloccato
nuovo decreto correttivo
Il Consiglio dei Ministri ha dato parere contrario allo schema di ulteriore decreto correttivo del Codice degli appalti (D. Leg.vo 163/2006) diffuso nei giorni scorsi, interrompendone così l’iter di approvazione.
La decisione scaturisce dalla volontà del Governo di attenersi, in questa fase di crisi politica, esclusivamente alle attività di ordinaria amministrazione. Così agendo non sarà più possibile ritoccare il Codice tramite decreti legislativi, in quanto, ai sensi della L. 62/2005, la delega per i correttivi scadrà il 30.6.2008.
Non saranno dunque per il momento inserite le preannunciate norme di prevenzione e repressione di attività criminali nel settore delle OO.PP. e di controllo dei flussi finanziari nelle gare d'appalto.

3) Decreto Milleproroghe 14/01/2008
Eliminazione barriere architettoniche locali aperti al pubblico (art. 4)
Prorogato al 31.12.2008 il termine entro il quale possono essere sostenute le spese per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico, per le quali saranno erogati i contributi a carico del fondo istituito dal comma 389 dell'art. 1 della L. 296/2006.

4) Revisione straordinaria certificati
per gli appalti
Sulla G.U. n.35 del 11 febbraio 2008 è stato pubblicato il D.M. 272/2007 concernente criteri, modalità e procedure per la verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini delle attestazioni rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 al 1° luglio 2006, data di entrata in vigore del D. Leg.vo n. 163/2006.
Il D.M. 272/07 dispone che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici predisponga e comunichi alle SOA, entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore (26.2.2008, e quindi entro il 26.4.2008), la modulistica informatica necessaria per la verifica dei dati.

5) Sicurezza sul lavoro e nei cantieri: ok al nuovo Testo Unico
Arresto da 6 a 18 mesi per il datore di lavoro che non effettui la valutazione dei rischi in aziende ad alta pericolosità.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto attuativo della Legge n. 123 del 3 agosto 2007 in materia di sicurezza sul lavoro.
Il provvedimento – si legge nel comunicato del Governo – ridisegna la materia della salute e sicurezza sul lavoro le cui regole, fino ad oggi contenute in una lunga serie di disposizioni succedutesi nell’arco di quasi sessanta anni, sono state rivisitate e collocate in un’ottica di sistema.
Le novità
Tra le principali novità contenute nel testo si segnalano:
- ’estensione delle norme a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutte le tipologie di rischio e a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi;
- il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze dei lavoratori in azienda;
- la rivisitazione e il coordinamento delle attività di vigilanza;
- il finanziamento delle azioni di formazione e informazione come l’inserimento nei programmi scolastici e universitari della materia della sicurezza sul lavoro;
- l’eliminazione o la semplificazione degli obblighi formali;
- la revisione del sistema delle sanzioni.
È prevista la pena dell’arresto da 6 a 18 mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi in aziende ad elevata pericolosità.
Nei casi meno gravi di inadempienza, il decreto prevede l’arresto alternativo all’ammenda, o la sola ammenda, con una graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni.
Al datore di lavoro che si metta in regola, non è applicata la sanzione penale ma una sanzione pecuniaria.
Il datore di lavoro che adempia, pur tardivamente, all’obbligo violato ottiene la sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria che va da 8.000 a 24.000 euro.
I contenuti
Il Titolo I dello schema di decreto legislativo che attua l’articolo 1 della Legge 123/2007, riguarda il sistema istituzionale, la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, la valutazione dei rischi, il servizio di prevenzione e protezione, la formazione, la sorveglianza sanitaria, la gestione delle emergenze, la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e le statistiche degli infortuni e delle malattie professionali.
I Titoli successivi disciplinano: luoghi di lavoro; attrezzature e DPI; cantieri temporanei e mobili; segnaletica; movimentazione manuale dei carichi; videoterminali; - agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, atmosfere iperbariche); sostanze pericolose (agenti chimici, cancero-geni/mutageni e amianto); agenti biologici; atmosfere esplosive; disposizioni transitorie e finali; modifiche e abrogazioni norme precedenti. Al termine di ogni Titolo sono inserite le relative sanzioni.
Il Titolo IV è quello dedicato ai cantieri temporanei o mobili, che disciplina:
- gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori (art. 90);
- gli obblighi del coordinatore per la progettazione (art. 91);
- gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 92);
- le responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori (art. 93);
- gli obblighi dei lavoratori autonomi (art. 94);
- le misure generali di tutela (art. 95);
- gli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti (art. 96);
- gli obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria (art. 97);
- i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 98);
- la notifica preliminare (art. 99);
- il piano di sicurezza e di coordinamento (art. 100);
- gli obblighi di trasmissione (art. 101);
- la consultazione dei rappresentanti per la sicurezza (art. 102);
- le modalità di attuazione della valutazione del rumore (art. 103);
- le modalità attuative di particolari obblighi (art. 104).
Il Capo II dello stesso Titolo detta le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, compresi i lavori relativi a scavi e fondazioni e ai lavori svolti con l’impiego di ponteggi e impalcature; sono poi disciplinate le attività connesse alle costruzioni edilizie e alle demolizioni. Il Capo III illustra le sanzioni.
Il nuovo Testo Unico abrogherà le seguenti leggi:
- DPR 27 aprile 1955, n. 547; DPR 7 gennaio 1956 n. 164; DPR 19 marzo 1956, n. 303; Dlgs 15 agosto 1991, n. 277; Dlgs 19 settembre 1994, n. 626; Dlgs 14 agosto 1996, n. 493; Dlgs 14 agosto 1996, n. 494; Dlgs 19 agosto 2005, n. 187; l’articolo 36 bis, commi 1 e 2 del DL 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2006 n. 248; gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123.

6) Qualifiche professionali nella UE: pubblicato il decreto
Per i trasferimenti temporanei va presentata una dichiarazione che ha validità per l’anno in corso
Entrerà in vigore il 24 novembre prossimo il DLgs n. 206 del 9 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 261 dello stesso giorno, che attua la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
Il Decreto disciplina il riconoscimento – ai fini dell’accesso alle professioni regolamentate e del loro esercizio in un altro Paese UE - delle qualifiche professionali acquisite in uno Stato membro dell'Unione europea.
Il Decreto si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che vogliano esercitare sul territorio nazionale, quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea e che, nello Stato d'origine, li abilita all'esercizio di detta professione.
L’articolo 5 individua le autorità competenti a ricevere le domande per ottenere il riconoscimento; ad esempio, per le professioni di architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior, l’autorità competente è il Ministero dell'università e della ricerca.
Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie assolve i compiti di Coordinatore nazionale presso la Commissione europea e di Punto nazionale di contatto per le informazioni e l'assistenza sui riconoscimenti.
L’articolo 10 disciplina la dichiarazione preventiva che il prestatore di servizi è tenuto a presentare in caso di spostamento temporaneo; tale dichiarazione deve essere resa 30 giorni prima del trasferimento e deve contenere informazioni sulla prestazione di servizi e sulla copertura assicurativa per la responsabilità professionale. La dichiarazione ha validità per l'anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro.
Se il professionista intende invece trasferirsi stabilmente in un altro Paese, deve seguire la procedura per il riconoscimento professionale, inoltrando domanda all’autorità competente, la quale accerta la completezza della documentazione esibita e ne dà notizia all'interessato (art. 16). Qualora la formazione del richiedente non sia ritenuta sufficiente per l’esercizio della professione nello Stato ospitante, il riconoscimento può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale (art. 22).
Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie elaborerà proposte in materia di piattaforme comuni per semplificare le procedure di riconoscimento; all’elaborazione delle piattaforme partecipano le autorità competenti, sentiti gli ordini, i collegi o gli albi per le professioni regolamentate, e le associazioni rappresentative, se si tratta di professioni non regolamentate (art. 26).
La sezione VIII, articolo 52, illustra i requisiti minimi della formazione di architetto, necessari ai fini del riconoscimento: almeno quattro anni di studi a tempo pieno oppure sei anni di studi, di cui almeno tre a tempo pieno, in un'università o un istituto di insegnamento comparabile; l’insegnamento deve mantenere un equilibrio tra gli aspetti teorici e pratici della formazione in architettura e garantire l'acquisizione di determinate conoscenze e competenze.
Il Colap (Coordinamento Libere Associazioni Professionali) ha confermato il proprio gradimento per il Dlgs di recepimento della direttiva sulle qualifiche professionali, ribadendo che solo le associazioni con determinati ed elevati requisiti debbano essere riconosciute e impegnandosi, a tal fine, ad attivare un lavoro interno affinchè le associazioni in possesso dei requisiti previsti dal Dlgs possano presentare entro il 15 dicembre prossimo la domanda ai Ministri competenti ed al Cnel (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro).
“Occorre fare presto – si legge in un comunicato del Colap – perché l’Europa non ci aspetta e le potenzialità delle associazioni professionali non possono essere escluse dal processo di definizione delle piattaforme formative: le associazioni saranno proattive, il traino di questo sistema. Il comitato del Colap, con riferimento all’attività che il Cnel è stato chiamato a svolgere dal decreto legislativo, si augura che la Presidenza e l’Assemblea del Cnel si attivino al più presto per definire un percorso di risposta efficace ed efficiente, percorso che non potrà non tener conto del fatto che il mondo associativo non è ancora rappresentato all’interno del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro”.

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