Cari colleghi, ho 20 anni e sto frequentando il corso di "Restauro dell'arte contemporanea" all'Accademia di Belle Arti di Brera (per chi fosse interessato, visiti il sito http://www.accademiadibrera.milano.it) per diventare restauratrice. Sono al primo anno, l'Accademia è molto disorganizzata, ma il corso di Laurea è bellissimo e vanta di docenti molto bravi nel campo del restauro, riconosciuti a livello internazionale perchè diplomati all'OPD. Mi chiedevo se la Laurea che conseguirò sarà titolo sufficiente per accedere alle gare per la partecipazione ai restauri indetti dalle Sovrintendenze/Ministero dei Beni Culturali o se (come ho sentito dire) diventare restauratore statale o cmq capocantiere sia prerogativa dei diplomati OPD-ICR. Credo che quel livello potrò raggiungerlo solo dopo una gavetta di 4 anni presso un cantiere di restauro, se assunta con tutte le carte in regola (utopico!)..
Due problemi: 1) Non so quanto le Accademie delle Belle Arti siano abilitate a fornire il titolo di restauratori (ne esiste anche una privata a Sanremo): 2) L'arte contemporanea pone problemi completamente diversi (per esempio estrema variabilità e tipologia dei materiali) che mi piacerebbe molto trattare nel forum.
In alcuni casi, vedi le odierne istallazioni di arte concettuale, l'evento artistico viene limitato alla sola data della manifestazione; in questi casi il concetto di conservazione non ha senso ... e via dicendo.
Gentile Margherita è vero per esser restauratori bisogna esser ammessi alla scuola statale o dell'ICR o dell'OPD. Le accademie di frequenza non inferiore ai tre anni rilasciano un titolo che equipara quello del Collaboratore Restauratore dei BBCC. Il tuo corso di studi quindi deve seguire un percorso formativo di restauro di tre anni almeno. Se vuoi la legge di riferimento alle mie chiacchiere è il Decreto Legislativo del 2004 la puoi trovare sul sito http://www. attestazione.net. Ciao Ignazio
vorrei portare un contributo molto "pratico" al diventare restauratori.
Dopo il percorso di studi, anche dopo una laurea, se si viene assunti in un laboratorio privato, diciamo di restauro dipinti, si è assunti con la qualifica APPRENDISTA, il contratto di apprendistato dura 5 ANNI e la paga oraria, da contratto sindacale è di circa 3,5 euro all'ora.
Se si è assunti per lavorare in cantiere su affreschi, la paga oraria è più alta, perchè il contratto sindacale degli edili è più vantaggioso.
Detto questo per spiegare in maniera molto pratica cosa vuol dire fare gavetta, quando si ha anche la fortuna di essere regolarmente assunti.
Avrei anchio una domanda da porre come studentessa liceale. Vorrei anchio diventare una restauratrice ma non avendo frequentato l'istituto di belle arti o il liceo artistico dubito di poter entrare all'istituto nazionale di restauro o all'opificio e così sono più propenza ad una laurea in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali. Vorrei saper le principali differenze tra questi "corsi" e quale tipo di percorso consigliate essere il migliore. Spero che mi facciate sapere presto. Grazie
leggiti il decreto 24 ottobre 2001 N° 420, all'atr. 7 vi sono le condizioni per essere qualificato restauratore di beni culturali, ti informo anche che in questo momento vi è un ricorso al tar del lazio riguardante anche questo articolo perchè in alcuni punti è illegale. Faresti bene ad interpellare la fillea restauro (cgil) perchè sono molto preparati. Fai comunque attenzione perchè sebbene la legge appena entrata in vigore favorisca l'opd e l' icr vi sono altre strade possibili.
Al momento è vero, la legge di riferimento la 420/2001 per il titolo di restauratore l'articolo 7 per il titolo di collaboratore restauratore l'art. 8. Quindi frequentando le scuole statali icr e ops si diventa restauratore con corsi triennali, accademie, o lauree triennali in conservazione si diventa collaboratore restauratore. Al momento così! Ciao ed auguri per la tua scelta. Ignazio
ho terminato da tre anni il corso di restauro triennale a una scuola di roma, e ho svolto dei lavori saltuari, a volte con contratto ,a volte senza. I cantieri hanno una durata limitata,quindi se per diventare restauratore devo svolgere 5 anni di pratica...ma di pratica con contratto? vi ringrazio
Consulente Diagnostica e Restauratore d' Arte Moderatore
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Qui c'è in corso una bella diatriba ottavia! Stai attenta: per diventare restauratore la legge dice che devi fare il doppio degli anni scolastici che ti mancano con lavori CERTIFICATI dalla soprintendenza. Ma.....Inquadrato come RESTAURATORE, non come COLLABORATORE! Se sei collaboratore, insomma non li avrai mai perchè accumulerai solo anni come collaboratore ed al momento non esiste passaggio tra le due categorie. La legge è nata per parificare chi già lavorava come restauratore, ma non ne aveva il titolo. Molte colleghe assunte come restauratore ma senza scuola hanno avuto infatti il riconoscimento. Il problema è che nessuno si appella a questo fatto: quanti anni di pratica come collaboratore o quali corsi per fare lo scatto a restauratore? Al momento una sola risposta: la laurea specialistica, magari presa con un calcio nel sedere e tutti 18....pensa che belle risposte da una soprintendenza ad un'amica che restaura da 20 anni.....
Rossella Croce Consulente diagnostico e Restauratore di Beni mobili ed Architettonici Esperto per la Sicurezza nel settore del Restauro
non posso che essere d'accordo con Rossella, non esiste passaggio da COLLABORATORE a RESTAURATORE. Se hai fatto un corso triennale, sei collaboratore e puoi solo seguire il consiglio, molto chiaro di Rossella.
Per evitare che il gatto si morda la coda ... in eterno (con dispendio di energie per il gatto ed un triste destino per la coda) occorre fare chiarezza !
Qualcuno può stilare un documento sintetico e chiaro sulle strade per acquisire il titolo di restauratore ?
Di seguito riporto gli articoli 7 e 8 che definiscono la figura di RESTAURATORE e di COLLABORATORE di Beni Culturali, tratti dal D.P.R. 420/2001
Modifiche all'articolo 7 del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 3 agosto 2000, n. 294, in materia di restauratore di beni culturali.
1. L'articolo 7 del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 3 agosto 2000, n. 294, e' sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Restauratore di beni culturali). - 1. Ai fini del presente regolamento, nonche' ai fini di cui all'articolo 224 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per restauratore di beni culturali si intende colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di durata non inferiore a quattro anni, ovvero un diploma di laurea universitaria specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico
 Le scuole statali di restauro sono OPD e ICR  Le lauree specialistiche sono quelle di classe 41
La parte che segue, contrassegnata con il n.2 indica i requisiti richiesti per chi già lavorava come restauratore nel 2001, una sorta di sanatoria che permetteva a chi aveva formazione diversa da quella richiesta, di poter comunque essere Restauratore. Questa norme quindi non hanno più alcun valore
2. Per restauratore di beni culturali s'intende altresi' colui che alla data di entrata in vigore del presente regolamento: a) ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni e ha svolto attivita' di restauro dei beni stessi, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata da parte dell'autorita' preposta alla tutela del bene o della superficie decorata, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante, e comunque non inferiore a due anni; b) ha svolto attivita' di restauro dei beni predetti, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, per non meno di otto anni, con regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni sui quali e' stato eseguito il restauro; c) ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ovvero ha svolto attivita' di restauro di beni mobili o superfici decorate per un periodo almeno pari a quattro anni, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita' di tutela, ove ne venga accertata l'idoneita' o venga completato il percorso formativo secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottarsi entro il 31 dicembre 2001.
Modifiche all'articolo 8 del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 3 agosto 2000, n. 294, in materia di operatore qualificato per i beni culturali. 1. L'articolo 8 del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 3 agosto 2000, n. 294, e' sostituito dal seguente: 2. "Art. 8 (Collaboratore restauratore di beni culturali). - 1. Agli effetti del presente regolamento, per collaboratore restauratore di beni culturali si intende: a) colui che ha conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma di Accademia di Belle Arti con insegnamento almeno triennale in restauro; b) colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni; 2. Per collaboratore restauratore di beni culturali s'intende altresi' colui che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ha svolto lavori di restauro di beni mobili di interesse storico, artistico o archeologico, o di superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, anche in proprio. L'attivita' svolta e' dimostrata con dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificata dall'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dall'autorita' preposta alla tutela dei beni oggetto del lavoro.".